Art. 37 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671)
1. Salvo quanto disposto per l’agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.
Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.