Art. 24 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull’importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.