Art. 45 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. Fermo restando l’obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l’Istituto nazionale della previdenza sociale può consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all’art. 42 vengano trasmesse, anziché nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo più lunghi, purché non superiori ad un mese.
In casi eccezionali questo termine può essere elevato a tre mesi previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari.