Art. 29 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692)
1. Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.