Art. 33 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 3 e 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 - Art. 1 L. 27 marzo 1952, n. 348)

1. La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:
1) Tabella A, per le aziende esercenti attività di natura
industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;
2) Tabella B, per le aziende esercenti attività di credito; per le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;
3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si
applicano le tabelle suddette secondo l’attività da essi esercitata.
Le aziende municipalizzate provvedono all’applicazione delle
norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.
L’appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie è
determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.