Art. 15 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l’infortunio è considerato come malattia.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.