Art. 15 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l’infortunio è considerato come malattia.