Art. 17 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.