Art. 23 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce.
La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all’Istituto nazionale della previdenza sociale o all’ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell’ispettorato del lavoro.

Testo in vigore dal 3 maggio 1974

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.