Art. 40 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all’Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i documenti che sono loro richiesti per l’applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.