Art. 19 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)

1. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia.
Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.