Art. 26 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278)
1. Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli assegni a norma dell’articolo 2.