Art. 86 disp. att. c.p.c. Forma della cauzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell’articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
2. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d’ufficio.