Art. 97 disp. att. c.p.c. Divieto di private informazioni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.