Art. 79 disp. att. c.p.c. Sostituzione del giudice istruttore

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte.

2. L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

3. L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.