Art. 79 disp. att. c.p.c. Sostituzione del giudice istruttore
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte.
2. L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
3. L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.