Art. 92 disp. att. c.p.c. Questioni sorte durante le indagini del consulente

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

2. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

3. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.