Art. 105 disp. att. c.p.c. Forma speciale di esame testimoniale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La disposizione dell’articolo 255 secondo comma del codice, relativa all’esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

Testo in vigore dal 23 maggio 2021

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.