Art. 104 disp. att. c.p.c. Mancata intimazione ai testimoni
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione.
2. Se il giudice riconosce giutificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.