Art. 104 disp. att. c.p.c. Mancata intimazione ai testimoni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione.

2. Se il giudice riconosce giutificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.