Art. 80-bis disp. att. c.p.c. Rinvio al collegio nell’udienza di prima comparizione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La rimessione al collegio, a norma dell’art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.