1. La rimessione al collegio, a norma dell’art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1951
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.