Art. 83-bis disp. att. c.p.c. Trattazione scritta della causa
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere.