Art. 83-bis disp. att. c.p.c. Trattazione scritta della causa

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.