Art. 91 disp. att. c.p.c. Comunicazioni a consulenti di parte
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nella dichiarazione di cui all’articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
2. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.