Art. 77 disp. att. c.p.c. Ritiro del fascicolo cartaceo di parte

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell’articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.

2. Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.(59)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.