Art. 90 disp. att. c.p.c. Indagini del consulente senza la presenza del giudice

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il consulente tecnico che, a norma dell’articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

2. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall’articolo 194 del codice.

3. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.