Art. 83 disp. att. c.p.c. Ordine di trattazione delle cause

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.