Art. 81 disp. att. c.p.c. Fissazione delle udienze d’istruzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le udienze d’istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

2. Nello stesso processo l’intervallo tra l’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d’istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.