Art. 108 disp. att. c.p.c. Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all’assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell’articolo 203 del codice.
2. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.