Art. 108 disp. att. c.p.c. Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all’assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell’articolo 203 del codice.

2. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.