Art. 102 disp. att. c.p.c. Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nell’ordinanza che ammette l’interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.