Art. 102 disp. att. c.p.c. Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nell’ordinanza che ammette l’interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.