Art. 75 disp. att. c.p.c. Nota delle spese
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deposita la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.(59)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.