Art. 96 disp. att. c.p.c. Informazioni della pubblica amministrazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell’articolo 213 del codice, è inserita nel fascicolo d’ufficio.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.