Art. 88 disp. att. c.p.c. Processo verbale di avvenuta conciliazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.
2. Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.
3. Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d’udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.
4. Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d’udienza contenente la convenzione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 88 disp. att. c.p.c. disciplina la documentazione della conciliazione giudiziale, cioè dell’accordo con cui le parti, davanti al giudice istruttore e di regola su sua sollecitazione (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), compongono la lite. La norma assicura che la volontà conciliativa risulti in modo certo, con la sottoscrizione delle parti stesse, e che il relativo verbale possa valere come titolo esecutivo (art. 185, ultimo comma, c.p.c.).
Il secondo comma, aggiunto dalla legislazione sul processo telematico, ha adeguato la disposizione al verbale redatto con strumenti informatici: la firma delle parti, del cancelliere e dei difensori è sostituita da un’apposita dichiarazione del giudice. Il testo è indicato in vigore dal 30 giugno 2020. Il quarto comma conserva il riferimento alla pretura, soppressa dal 1999: il richiamo va oggi inteso al tribunale del luogo di residenza.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La conciliazione giudiziale è un atto dispositivo del diritto controverso e, salvo espresso conferimento del potere, esula dal mandato difensivo: per questo la legge richiede la presenza e la firma delle parti, o una procura speciale a conciliare. Il verbale ha natura negoziale; la sua interpretazione segue i canoni contrattuali ed è rimessa al giudice di merito. Gli effetti esecutivi sono assimilati a quelli di un titolo contrattuale e non a una sentenza passata in giudicato: l’accordo resta esposto alle nullità del diritto comune.
La redazione in verbale separato non è requisito di validità: l’accordo inserito nel verbale d’udienza, se completo dei requisiti di legge, vale ugualmente come titolo esecutivo. È consigliabile, nella pratica, formulare le obbligazioni in modo preciso (importi, scadenze, modalità di adempimento), così da evitare contestazioni in sede esecutiva.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione attua l’art. 185 c.p.c., che regola il tentativo di conciliazione e attribuisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, e l’art. 185-bis c.p.c. sulla proposta conciliativa del giudice; per il rito del lavoro rileva l’art. 420 c.p.c. Sul piano esecutivo, il verbale rientra tra i titoli dell’art. 474 c.p.c. e può fondare l’esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. Il potere di conciliare del difensore va verificato alla luce dell’art. 84 c.p.c., mentre la disciplina sostanziale dell’accordo è quella della transazione (artt. 1965 ss. c.c.).