Art. 88 disp. att. c.p.c. Processo verbale di avvenuta conciliazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

2. Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.

3. Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d’udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

4. Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d’udienza contenente la convenzione.

Testo in vigore dal 30 giugno 2020

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 88 disp. att. c.p.c. disciplina la documentazione della conciliazione giudiziale, cioè dell’accordo con cui le parti, davanti al giudice istruttore e di regola su sua sollecitazione (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), compongono la lite. La norma assicura che la volontà conciliativa risulti in modo certo, con la sottoscrizione delle parti stesse, e che il relativo verbale possa valere come titolo esecutivo (art. 185, ultimo comma, c.p.c.).

Il secondo comma, aggiunto dalla legislazione sul processo telematico, ha adeguato la disposizione al verbale redatto con strumenti informatici: la firma delle parti, del cancelliere e dei difensori è sostituita da un’apposita dichiarazione del giudice. Il testo è indicato in vigore dal 30 giugno 2020. Il quarto comma conserva il riferimento alla pretura, soppressa dal 1999: il richiamo va oggi inteso al tribunale del luogo di residenza.

Contenuto della disposizione

  • Verbale separato: l’accordo raggiunto davanti al giudice istruttore è raccolto in un processo verbale distinto da quello d’udienza, sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere.
  • Verbale telematico: se il verbale, anche di conciliazione ex artt. 185 e 420 c.p.c., è redatto con strumenti informatici, la sottoscrizione è sostituita dalla dichiarazione del giudice che i soggetti, resi pienamente edotti del contenuto, hanno accettato gli accordi; il verbale così formato è titolo esecutivo e produce gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta.
  • Difensori privi di potere di conciliare: se l’accordo è raggiunto tra procuratori non autorizzati, il giudice ne prende atto e fissa un’udienza per la comparizione personale delle parti e la formazione del verbale.
  • Ratifica a distanza: per le parti residenti fuori circoscrizione, il giudice può autorizzare la ratifica della convenzione mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere o da un notaio, entro un termine.

Profili applicativi

La conciliazione giudiziale è un atto dispositivo del diritto controverso e, salvo espresso conferimento del potere, esula dal mandato difensivo: per questo la legge richiede la presenza e la firma delle parti, o una procura speciale a conciliare. Il verbale ha natura negoziale; la sua interpretazione segue i canoni contrattuali ed è rimessa al giudice di merito. Gli effetti esecutivi sono assimilati a quelli di un titolo contrattuale e non a una sentenza passata in giudicato: l’accordo resta esposto alle nullità del diritto comune.

La redazione in verbale separato non è requisito di validità: l’accordo inserito nel verbale d’udienza, se completo dei requisiti di legge, vale ugualmente come titolo esecutivo. È consigliabile, nella pratica, formulare le obbligazioni in modo preciso (importi, scadenze, modalità di adempimento), così da evitare contestazioni in sede esecutiva.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2003, n. 6288: la redazione del verbale separato previsto dall’art. 88 disp. att. c.p.c. non è requisito di validità, sicché la conciliazione inserita nel verbale d’udienza costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 settembre 2009, n. 20236: la conciliazione esula dai poteri del difensore e può essere compiuta dalla parte personalmente; il verbale è valido anche se non sottoscritto dal difensore e anche se questi non ha partecipato all’udienza.
  • Cassazione civile, sez. trib., 28 giugno 2007, n. 14911: il verbale di conciliazione giudiziale, pur formato con l’intervento del giudice, ha natura negoziale; la sua interpretazione richiede un’indagine sulla volontà delle parti e costituisce accertamento di fatto.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 luglio 1987, n. 6333: l’intervento del giudice non altera la natura consensuale dell’accordo; gli effetti esecutivi del verbale sono assimilabili a quelli di un titolo contrattuale e l’atto resta soggetto alle nullità rilevabili d’ufficio.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 5 ottobre 2022, n. 28871: il verbale di conciliazione giudiziale è titolo esecutivo anche per gli obblighi di fare e di non fare, dovendosi ritenere che fungibilità e coercibilità dell’obbligo siano state considerate dal giudice al momento della formazione dell’accordo.

Rapporti con altre norme

La disposizione attua l’art. 185 c.p.c., che regola il tentativo di conciliazione e attribuisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, e l’art. 185-bis c.p.c. sulla proposta conciliativa del giudice; per il rito del lavoro rileva l’art. 420 c.p.c. Sul piano esecutivo, il verbale rientra tra i titoli dell’art. 474 c.p.c. e può fondare l’esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. Il potere di conciliare del difensore va verificato alla luce dell’art. 84 c.p.c., mentre la disciplina sostanziale dell’accordo è quella della transazione (artt. 1965 ss. c.c.).