Art. 93 disp. att. c.p.c. Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione
1. Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.