Art. 93 disp. att. c.p.c. Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.