Art. 78 disp. att. c.p.c. Astensione del giudice istruttore
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore, che riconosce l’esistenza di un motivo di astensione a norma dell’articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.
2. Se il motivo d’astensione sorge dopo che l’istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell’ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.