Art. 100 disp. att. c.p.c. Copie del documento impugnato

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l’autorizzazione del giudice istruttore.

2. L’autorizzazione è data con decreto.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.