Art. 100 disp. att. c.p.c. Copie del documento impugnato
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l’autorizzazione del giudice istruttore.
2. L’autorizzazione è data con decreto.