Art. 106 disp. att. c.p.c. Disposizioni relative al testimone non comparso
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all’articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un’ora da quella indicata per la comparizione.
2. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.