Art. 89 disp. att. c.p.c. Ordinanza sull’astensione o ricusazione del consulente tecnico

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ordinanza sull’astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell’articolo 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

2. Il ricorso e l’ordinanza sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.