Art. 98 disp. att. c.p.c. Deposito di documenti fatto da pubblico depositario
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell’articolo 218 del codice, deve farne copia.
2. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.
3. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.