Art. 95 disp. att. c.p.c. Notificazione dell’ordinanza di esibizione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice, nell’ordinanza con la quale dispone l’esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l’ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.