Art. 84 disp. att. c.p.c. Svolgimento delle udienze

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.

2. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all’udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ad interloquire.

3. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.