Art. 94 disp. att. c.p.c. Istanza di esibizione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l’offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.