Art. 74 disp. att. c.p.c. Fascicolo d’ufficio e fascicoli di parte

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il fascicolo d’ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell’ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.

2. Le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l’atto in allegato al quale esso è stato depositato.

3. Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d’ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.(59)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.