Art. 71 disp. att. c.p.c. Iscrizione a ruolo della causa

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l’oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.(59)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.