Art. 127 disp. att. c.p.c. Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell’articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.