Art. 124 disp. att. c.p.c. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice.

2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 124 disp. att. c.p.c. regola il cosiddetto certificato di passaggio in giudicato, cioè l’attestazione con cui il cancelliere documenta che contro una sentenza non sono state proposte, nei termini di legge, le impugnazioni capaci di impedirne la definitività. La norma è servente rispetto all’art. 324 c.p.c., che definisce la cosa giudicata formale, e all’art. 2909 c.c., che ne fissa gli effetti sostanziali: il giudicato si forma per legge con il decorso dei termini, mentre il certificato ne fornisce la prova documentale ordinaria. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice (8 gennaio 1942).

Contenuto della disposizione

  • Sentenza notificata: il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relata di notificazione, che nei termini brevi non sono stati proposti appello, ricorso per cassazione né revocazione per i motivi dei nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. (errore di fatto e contrasto con precedente giudicato).
  • Sentenza non notificata: il cancelliere certifica, in calce alla copia della sentenza, che non è stata proposta impugnazione nel termine lungo dell’art. 327 c.p.c.

Oggetto della certificazione non è dunque il giudicato in sé, ma un fatto negativo: l’assenza di impugnazioni nei termini.

Profili applicativi

Il certificato è richiesto in molte situazioni pratiche: trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e dello stato civile, cancellazione di ipoteche, esecuzione di sentenze costitutive, ma soprattutto prova del giudicato esterno invocato in un altro processo. Su quest’ultimo punto la giurisprudenza è articolata. L’orientamento prevalente onera la parte che invoca il giudicato di produrre la sentenza munita della certificazione, anche se la controparte non contesta; l’esonero opera solo in caso di ammissione esplicita. La certificazione va prodotta nel giudizio di merito: in cassazione è ammessa solo se il giudicato si è formato dopo la sentenza impugnata.

Un indirizzo più recente precisa che il certificato non è prova legale esclusiva: nelle impugnazioni parziali, soggettive o oggettive, il cancelliere non può attestare la formazione del giudicato, e il giudice deve allora acquisire d’ufficio la documentazione necessaria. Quando invece la certificazione è regolarmente rilasciata, essa è atto pubblico e non può essere svalutata dal giudice se non attraverso la querela di falso.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 aprile 2025, n. 9270: chi eccepisce il giudicato esterno deve produrre la sentenza con la certificazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c. anche se la controparte non contesta; la rilevabilità d’ufficio del giudicato presuppone che la questione sia documentata in atti.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827: la certificazione non è condizione insostituibile e trova equipollente nell’ammissione esplicita della controparte; non ha invece valore probatorio la certificazione fondata sulle sole dichiarazioni della parte interessata anziché su una verifica diretta del cancelliere.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 18 febbraio 2025, n. 4276: il certificato non è prova legale esclusiva del giudicato; nelle impugnazioni parziali il cancelliere non può attestarne la formazione e il giudice deve acquisire d’ufficio, anche ai sensi dell’art. 213 c.p.c., la documentazione idonea.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 marzo 2026, n. 4940: è inammissibile ex art. 372 c.p.c. la produzione in cassazione di un’attestazione rilasciata dopo la sentenza impugnata, quando il giudicato si era formato prima e la certificazione poteva essere prodotta nel merito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 aprile 2026, n. 9245: le certificazioni di cancelleria rilasciate ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. sono atti pubblici con l’efficacia dell’art. 2700 c.c.; il giudice non può ritenerle incomplete o lacunose, potendo esse essere superate solo con la querela di falso.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 29 febbraio 2024, n. 5383: rilevato un contrasto sulla possibilità di rilevare d’ufficio il giudicato esterno in assenza della certificazione, la questione è stata rimessa alla pubblica udienza per la sua particolare rilevanza.

Rapporti con altre norme

La norma presuppone l’art. 324 c.p.c. sulla cosa giudicata formale e i termini di impugnazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.; il richiamo all’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. si spiega perché solo la revocazione ordinaria impedisce il giudicato. L’efficacia sostanziale della sentenza definitiva è stabilita dall’art. 2909 c.c. e la forza probatoria della certificazione dall’art. 2700 c.c. Nel giudizio di legittimità rileva il divieto di nuove produzioni dell’art. 372 c.p.c. Un’attestazione analoga per i decreti ingiuntivi non opposti è collegata all’art. 647 c.p.c.