Art. 124 disp. att. c.p.c. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice.
2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 124 disp. att. c.p.c. regola il cosiddetto certificato di passaggio in giudicato, cioè l’attestazione con cui il cancelliere documenta che contro una sentenza non sono state proposte, nei termini di legge, le impugnazioni capaci di impedirne la definitività. La norma è servente rispetto all’art. 324 c.p.c., che definisce la cosa giudicata formale, e all’art. 2909 c.c., che ne fissa gli effetti sostanziali: il giudicato si forma per legge con il decorso dei termini, mentre il certificato ne fornisce la prova documentale ordinaria. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice (8 gennaio 1942).
Contenuto della disposizione
Oggetto della certificazione non è dunque il giudicato in sé, ma un fatto negativo: l’assenza di impugnazioni nei termini.
Profili applicativi
Il certificato è richiesto in molte situazioni pratiche: trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e dello stato civile, cancellazione di ipoteche, esecuzione di sentenze costitutive, ma soprattutto prova del giudicato esterno invocato in un altro processo. Su quest’ultimo punto la giurisprudenza è articolata. L’orientamento prevalente onera la parte che invoca il giudicato di produrre la sentenza munita della certificazione, anche se la controparte non contesta; l’esonero opera solo in caso di ammissione esplicita. La certificazione va prodotta nel giudizio di merito: in cassazione è ammessa solo se il giudicato si è formato dopo la sentenza impugnata.
Un indirizzo più recente precisa che il certificato non è prova legale esclusiva: nelle impugnazioni parziali, soggettive o oggettive, il cancelliere non può attestare la formazione del giudicato, e il giudice deve allora acquisire d’ufficio la documentazione necessaria. Quando invece la certificazione è regolarmente rilasciata, essa è atto pubblico e non può essere svalutata dal giudice se non attraverso la querela di falso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma presuppone l’art. 324 c.p.c. sulla cosa giudicata formale e i termini di impugnazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.; il richiamo all’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. si spiega perché solo la revocazione ordinaria impedisce il giudicato. L’efficacia sostanziale della sentenza definitiva è stabilita dall’art. 2909 c.c. e la forza probatoria della certificazione dall’art. 2700 c.c. Nel giudizio di legittimità rileva il divieto di nuove produzioni dell’art. 372 c.p.c. Un’attestazione analoga per i decreti ingiuntivi non opposti è collegata all’art. 647 c.p.c.