Art. 112 disp. att. c.p.c. Istanza di decisione secondo equità

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall’articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell’articolo 189 del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.