Art. 117 disp. att. c.p.c. Svolgimento della discussione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.

2. Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.

3. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d’udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell’articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.