Art. 125 disp. att. c.p.c. Riassunzione della causa
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:
1) l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3) il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio;
4) l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall’articolo 163-bis del Codice;
5) l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’articolo 166 del Codice;
6) l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell’art. 307 primo comma del Codice, l’indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l’udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d’istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.
3. La comparsa è notificata a norma dell’art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 125 disp. att. c.p.c. stabilisce forma e contenuto dell’atto di riassunzione, cioè dell’atto con cui una parte riattiva un processo rimasto quiescente o lo trasferisce davanti al giudice indicato come competente. Le ipotesi sono numerose: cancellazione della causa dal ruolo (art. 307 c.p.c.), interruzione (art. 303 c.p.c.), sospensione (art. 297 c.p.c.), declinatoria di competenza (art. 50 c.p.c.), rinvio dopo la cassazione (art. 392 c.p.c.). La riassunzione non introduce un nuovo giudizio, ma consente la prosecuzione di quello già pendente, conservandone gli effetti sostanziali e processuali.
Il testo, in vigore dal 1° gennaio 1951, non è stato toccato dalle riforme recenti; i rinvii agli artt. 163-bis e 166 c.p.c. vanno letti alla luce dei termini come riformulati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Contenuto della disposizione
Salvo diversa previsione di legge, la riassunzione si fa con comparsa che deve indicare:
Se il giudice istruttore ha già tenuto la prima udienza, le parti sono citate a un’udienza di istruzione; se il giudice designato non fa più parte del tribunale o della sezione, occorre chiederne preventivamente la sostituzione al presidente. La comparsa è notificata ai sensi dell’art. 170 c.p.c., cioè ai procuratori costituiti, e personalmente alle parti non costituite.
Profili applicativi
La giurisprudenza adotta una lettura funzionale: la mancanza di uno dei requisiti elencati non produce nullità, che nessuna norma commina, se l’atto consente comunque di individuare il giudizio da proseguire e manifesta la volontà di riattivarlo. Sono considerati elementi essenziali il riferimento alla fase precedente, l’identificazione delle parti e della causa, il provvedimento che legittima la riassunzione e la volontà di ricongiungere le due fasi.
Quanto al rispetto del termine perentorio, rileva il primo adempimento del modello prescelto: se si usa il ricorso, basta il deposito in cancelleria entro il termine, anche se la notifica avviene dopo; se si usa la comparsa o la citazione, occorre che la notifica sia tempestiva. L’errore più grave riguarda la notifica: quella eseguita alla parte personalmente anziché al procuratore costituito è nulla e si sana solo con la costituzione del destinatario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione dà forma agli atti previsti dagli artt. 50, 297, 303, 307 e 392 c.p.c. Il contenuto della comparsa richiama gli artt. 163-bis e 166 c.p.c. sui termini, la notificazione segue l’art. 170 c.p.c. e la sanatoria dei vizi è regolata dagli artt. 156 e 157 c.p.c. La mancata o tardiva riassunzione conduce all’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c.