Art. 126 disp. att. c.p.c. Fascicolo della causa riassunta

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.