Art. 119 disp. att. c.p.c. Redazione della sentenza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.

2. (59).

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.(59)

4. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

5. Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.