Art. 112-bis disp. att. c.p.c.

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

Articolo abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.(14)(17)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 89, comma 2) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 89, comma 2) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995;
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.