Art. 118 disp. att. c.p.c. Motivazione della sentenza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

2. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

4. La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 118 disp. att. c.p.c. dà contenuto all’obbligo di motivazione della sentenza previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, a monte, dall’art. 111, sesto comma, Cost., per il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La motivazione è la parte della sentenza in cui il giudice rende conto del percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione: serve alle parti per comprendere le ragioni della soccombenza e per impugnare, al giudice dell’impugnazione per controllare la decisione, alla collettività per verificare l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Il testo vigente, in vigore dal 4 luglio 2009, è frutto della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, nel quadro delle misure di accelerazione del processo civile, ha voluto alleggerire la stesura delle sentenze: la motivazione consiste ora nella succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Contestualmente è stato eliminato dall’art. 132 c.p.c. l’obbligo di redigere lo svolgimento del processo.

Contenuto della disposizione

Il primo comma fissa il contenuto minimo della motivazione: i fatti rilevanti della causa, cioè quelli che hanno inciso sulla decisione, e le ragioni giuridiche, con la facoltà di richiamare precedenti conformi. Il secondo comma impone di esporre, concisamente e in ordine, le questioni discusse e decise dal collegio e di indicare le norme di legge e i principi di diritto applicati; nella decisione secondo equità (art. 114 c.p.c.) vanno esposte le ragioni di equità su cui la pronuncia si fonda.

Il terzo comma vieta ogni citazione di autori giuridici: la sentenza deve fondarsi su argomenti, non sull’autorità della dottrina. L’ultimo comma regola la scelta dell’estensore della sentenza collegiale (art. 276, ultimo comma, c.p.c.): il presidente la compie tra i componenti che hanno votato in senso conforme alla decisione.

Profili applicativi

Il richiamo ai precedenti conformi ha aperto la strada alla motivazione per relationem, cioè per rinvio a un altro provvedimento le cui argomentazioni vengono incorporate nella decisione. La tecnica è legittima a condizione che il controllo resti possibile: il giudice deve dare atto dell’identità della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso e quello in esame e il precedente deve essere accessibile alle parti, ad esempio perché prodotto in giudizio. In appello il rinvio alla sentenza di primo grado è ammesso se il giudice spiega, sia pure in sintesi, perché i motivi di gravame non scalfiscono quella decisione.

Il vizio rilevante non è la brevità ma la motivazione apparente: quella graficamente esistente ma inidonea a far comprendere il ragionamento seguito, perché fatta di formule generiche o di rinvii che non consentono di ricostruire i fatti e la loro riconduzione al principio richiamato. Una simile motivazione rende nulla la sentenza ed è denunciabile in cassazione.

Per il difensore, l’effetto pratico più rilevante riguarda l’impugnazione: quando la sentenza rinvia a un precedente, le argomentazioni di quest’ultimo fanno parte della decisione, sicché i motivi di gravame devono confrontarsi anche con esse e, prima ancora, contestare la sovrapponibilità del caso richiamato. Un’impugnazione che ignori il contenuto del precedente rischia di risultare generica.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, 22 maggio 2012, n. 8053: la motivazione per relationem è ammissibile alla luce dell’art. 118 disp. att. c.p.c. come novellato nel 2009, anche mediante rinvio a un precedente del medesimo ufficio, purché il giudice dia conto dell’identità della situazione di fatto e di diritto tra i due casi, così da rendere agevole il controllo.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 3 luglio 2018, n. 17403: il rinvio a un precedente giurisprudenziale esonera il giudice dallo sviluppare argomentazioni giuridiche proprie, ma deve comunque far comprendere la fattispecie concreta e la sua riconducibilità al principio richiamato; in mancanza la motivazione manca del tutto e il provvedimento è nullo.
  • Cassazione civile, sez. VI-lavoro, ord. 11 febbraio 2021, n. 3382: i “precedenti conformi” comprendono anche quelli di merito; la motivazione del precedente diventa parte della decisione, sicché chi impugna deve analizzarla e verificare la sovrapponibilità dei casi; nella specie la Corte d’appello aveva dato atto dell’identità delle fattispecie e della produzione delle sentenze richiamate, e il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione civile, sez. II, 13 agosto 2024, n. 22765: la sentenza d’appello può essere motivata per relationem se il giudice dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame o dell’identità delle questioni già decise in primo grado; non è apparente la motivazione dalla quale il fondamento della decisione resta chiaramente percepibile.

Rapporti con altre norme

La disposizione attua l’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e l’art. 111, sesto comma, Cost. Si coordina con l’art. 114 c.p.c. per la decisione secondo equità, con l’art. 276 c.p.c. sulla deliberazione collegiale e con l’art. 281-sexies c.p.c., dove la concisa esposizione delle ragioni è letta in udienza. Il difetto di motivazione si fa valere con i mezzi di impugnazione e, in cassazione, nei limiti dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.