Art. 118 disp. att. c.p.c. Motivazione della sentenza
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
2. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
4. La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 118 disp. att. c.p.c. dà contenuto all’obbligo di motivazione della sentenza previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, a monte, dall’art. 111, sesto comma, Cost., per il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La motivazione è la parte della sentenza in cui il giudice rende conto del percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione: serve alle parti per comprendere le ragioni della soccombenza e per impugnare, al giudice dell’impugnazione per controllare la decisione, alla collettività per verificare l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Il testo vigente, in vigore dal 4 luglio 2009, è frutto della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, nel quadro delle misure di accelerazione del processo civile, ha voluto alleggerire la stesura delle sentenze: la motivazione consiste ora nella succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Contestualmente è stato eliminato dall’art. 132 c.p.c. l’obbligo di redigere lo svolgimento del processo.
Contenuto della disposizione
Il primo comma fissa il contenuto minimo della motivazione: i fatti rilevanti della causa, cioè quelli che hanno inciso sulla decisione, e le ragioni giuridiche, con la facoltà di richiamare precedenti conformi. Il secondo comma impone di esporre, concisamente e in ordine, le questioni discusse e decise dal collegio e di indicare le norme di legge e i principi di diritto applicati; nella decisione secondo equità (art. 114 c.p.c.) vanno esposte le ragioni di equità su cui la pronuncia si fonda.
Il terzo comma vieta ogni citazione di autori giuridici: la sentenza deve fondarsi su argomenti, non sull’autorità della dottrina. L’ultimo comma regola la scelta dell’estensore della sentenza collegiale (art. 276, ultimo comma, c.p.c.): il presidente la compie tra i componenti che hanno votato in senso conforme alla decisione.
Profili applicativi
Il richiamo ai precedenti conformi ha aperto la strada alla motivazione per relationem, cioè per rinvio a un altro provvedimento le cui argomentazioni vengono incorporate nella decisione. La tecnica è legittima a condizione che il controllo resti possibile: il giudice deve dare atto dell’identità della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso e quello in esame e il precedente deve essere accessibile alle parti, ad esempio perché prodotto in giudizio. In appello il rinvio alla sentenza di primo grado è ammesso se il giudice spiega, sia pure in sintesi, perché i motivi di gravame non scalfiscono quella decisione.
Il vizio rilevante non è la brevità ma la motivazione apparente: quella graficamente esistente ma inidonea a far comprendere il ragionamento seguito, perché fatta di formule generiche o di rinvii che non consentono di ricostruire i fatti e la loro riconduzione al principio richiamato. Una simile motivazione rende nulla la sentenza ed è denunciabile in cassazione.
Per il difensore, l’effetto pratico più rilevante riguarda l’impugnazione: quando la sentenza rinvia a un precedente, le argomentazioni di quest’ultimo fanno parte della decisione, sicché i motivi di gravame devono confrontarsi anche con esse e, prima ancora, contestare la sovrapponibilità del caso richiamato. Un’impugnazione che ignori il contenuto del precedente rischia di risultare generica.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione attua l’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e l’art. 111, sesto comma, Cost. Si coordina con l’art. 114 c.p.c. per la decisione secondo equità, con l’art. 276 c.p.c. sulla deliberazione collegiale e con l’art. 281-sexies c.p.c., dove la concisa esposizione delle ragioni è letta in udienza. Il difetto di motivazione si fa valere con i mezzi di impugnazione e, in cassazione, nei limiti dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.