Art. 123 disp. att. c.p.c. Avviso d’impugnazione alla cancelleria
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deposita immediatamente copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il provvedimento impugnato.
2. Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell’impugnazione.(59)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.