Art. 123 disp. att. c.p.c. Avviso d’impugnazione alla cancelleria

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deposita immediatamente copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il provvedimento impugnato.

2. Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell’impugnazione.(59)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.